Statuto
Art. 1 – Costituzione e scopi
E’ costituita l’Associazione Italiana Arbitri Pallacanestro – A.I.A.P.
L’Associazione, che non ha scopo di lucro soggettivo, è apolitica, apartitica e si propone di riunire e rappresentare gli Arbitri di Pallacanestro come Associazione di categoria, tutelandone gli interessi e favorendo il loro costante miglioramento e la difesa della loro dignità.
In particolare l’Associazione ha lo scopo di agevolare le relazioni e la collaborazione tra gli associati e tra essi e gli altri Organi della Federazione Italiana Pallacanestro, tutelandone in ogni sede gli interessi morali, materiali e patrimoniali in riferimento all’attività svolta nell’ambito della Federazione.
A tali fini l’Associazione potrà organizzare iniziative promozionali, raccogliere informazioni, promuovere studi di settore, organizzare convegni, corsi e manifestazioni; fornire agli associati consulenza sul piano sportivo, giuridico, fiscale e tributario, assisterli giudizialmente e extragiudizialmente per fatti riferibili all’attività svolta nell’ambito della Federazione, avvalendosi anche di professionisti esterni all’Associazione o, preferibilmente, scelti tra gli associati in base alle competenze specifiche; detti incarichi possono essere onerosi.
L’Associazione è stata riconosciuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro con delibera del Consiglio Federale n. 212 del 2.2.1974.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede presso la residenza del Presidente.
Art.3 – Durata
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e sarà prorogata tacitamente di 5 anni in 5 anni. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare ed ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4 – Soci
Possono iscriversi a far parte dell’Associazione gli arbitri di pallacanestro in attività e gli ufficiali di campo.
Possono continuare ad iscriversi gli arbitri e gli ufficiali di campo che abbiano terminato la loro attività, nella prima stagione successiva, ovvero potranno iscriversi i tesserati CIA che abbiano terminato l’attività entro entro 5 anni, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
1. Associati d’eccellenza
Sono associati d’eccellenza gli arbitri di 1° categoria e 2° categoria. Essi sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle assemblee con diritto di voto.
2. Associati ordinari
Sono associati ordinari tutti gli arbitri associati non d’eccellenza in attività nei campionati nazionali e interregionali. Essi sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle assemblee, con diritto di voto esclusivo dell’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo.
3. Associati di base
Sono associati di base gli ufficiali di campo e gli arbitri che non rientrano nelle due categorie precedenti. Essi sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto.
Art. 5 – Dimissioni, Esclusione
La qualifica di associato si perde per dimissioni o esclusione deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo il quale, verificati i motivi, le accoglie o le respinge.
L’associato può essere escluso ove ometta di pagare la quota associativa per un anno o tenga un comportamento gravemente lesivo degli interessi morali e/o patrimoniali degli altri associati.
In caso di dimissioni respinte o di esclusione l’associato può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri che emette decisione inappellabile.
La presentazione delle dimissioni e l’esclusione non esonerano l’associato dal pagamento della quota associativa per l’esercizio in corso e di eventuali arretrati. In caso di dimissioni non è prevista la restituzione dell’ultima quota versata.
L’associato escluso può domandare di essere riammesso a far parte dell’Associazione laddove non sussistano più i motivi dell’esclusione ed egli sia in regola con il pagamento delle quote associative. Sulla domanda di riammissione decide l’Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (associati d’eccellenza).
Art. 6 – Quote sociali
I Soci sono tenuti, all’atto dell’iscrizione, al pagamento di una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo sulla base delle risultanze del conto di previsione e del conto consuntivo dell’esercizio precedente. Le quote sono diversificate per le diverse tipologie di associati.
Per partecipare alle assemblee ed esercitare i propri diritti è necessario esser in regola con la quota per l’anno sportivo in corso; il Consiglio Direttivo può annualmente deliberare il pagamento di una mora, qualora il pagamento avvenga oltre una data prestabilita.
Art. 7 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative e dai proventi diversi comunque sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo. Le entrate che non derivino dagli associati, comprese le sponsorizzazioni, non devono inficiare l’indipendenza e la moralità dell’Associazione.
Art. 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
1 – L’Assemblea
2 – Il Consiglio Direttivo
3 – Il Presidente
4 – Il Collegio dei Probiviri
5 – La Consulta Territoriale
Art. 9- Assemblee
[1] L’Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria in qualsiasi luogo idoneo su tutto il territorio nazionale, anche virtuale. Possono parteciparvi tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso; possono votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota ed aventi diritto di voto. L’Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno.
L’Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o dei Soci (con richiesta motivata di almeno 2/3 dei soci in regola).
La convocazione dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria, si effettua con un preavviso di almeno 7 giorni mediante lettera indirizzata ai singoli associati o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione (telefono, fax, email, sito internet); gli inviti devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori.
[2] Gli associati d’eccellenza e ordinari in regola con gli adempimenti associativi hanno diritto di elettorato passivo ed elettorato attivo. Solo per la carica di Presidente hanno diritto di elettorato passivo anche gli associati di base e le persone fisiche non associate.
Associati di Eccellenza.
[3] Ogni associato d’eccellenza ha diritto ad un voto e lo esercita personalmente, o a mezzo di delega scritta ad altro associato d’eccellenza appartenente alla medesima categoria arbitrale (vedi liste CIA). Ciascun associato d’eccellenza non può rappresentare più di due associati d’eccellenza.
Ogni associato d’eccellenza può esprimere una preferenza per la carica di Presidente e fino a tre preferenze per la carica di Consigliere. Per quest’ultima carica ogni associato d’eccellenza potrà esprimere la/le propria/e preferenza/e scegliendo esclusivamente all’interno dei candidati facenti parte della propria categoria di appartenenza (1° categoria e 2° categoria).
L’elezione dei consiglieri avverrà con metodo proporzionale rispetto al numero degli iscritti di ciascuna delle due categorie.
Qualora all’interno di ciascuna categoria la percentuale degli iscritti sia almeno pari al 80% degli appartenenti, saranno assegnati 3 Consiglieri eletti in base al numero delle preferenze espresse ai candidati, qualora la percentuale sia almeno del 50% saranno assegnati 2 Consiglieri ed in caso di percentuale inferiore sarà comunque assicurata la rappresentanza della categoria in Consiglio con 1 Consigliere, salva l’ipotesi in cui gli iscritti non raggiungano almeno il 25% degli appartenenti.
In caso una delle due categorie superi la soglia del 25% ma non riesca a raggiungere quella del 80% degli iscritti, salva la quota di Consiglieri spettante all’altra categoria in base al numero degli iscritti, sarà/saranno eletto/i il/i primo/i candidato/i non eletto/i maggiormente votato/i dell’altra categoria.
Se entrambe le categorie dovessero superare la soglia del 25% ma non dovessero riuscire a raggiungere quella del 80% degli iscritti, sarà/saranno eletto/i il/i primo/i candidato/i non eletti maggiormente votati di ciascuna categoria col limite dei 3 Consiglieri.
Associati Ordinari.
[4] Gli associati ordinari hanno diritto ad eleggere due Consiglieri se il numero degli iscritti in attività nazionale è superiore al 75% degli appartenenti alle liste arbitrali nazionali che non siano la 1° e la 2° categoria. Nel caso il sopraccitato numero degli iscritti sia in percentuale compreso fra il 50% e il 75%, gli associati ordinari hanno diritto ad eleggere un Consigliere. Con una percentuale di iscritti inferiore al 50%, nel Consiglio Direttivo non vi saranno Consiglieri appartenenti agli associati ordinari.
Candidature
[5] Le candidature alle cariche sociali sono dichiarate mediante comunicazione scritta al Segretario entro 5 giorni dalla data della prima o unica Assemblea. Entro le 24 ore successive, il Segretario ne informa gli associati mediante gli strumenti più idonei a garantirne la divulgazione più spedita.
Commissione Elettorale
[6] In sede assembleare, prima di dare inizio alle operazioni di voto, un’apposita commissione, composta da tre membri scelti del Consiglio Direttivo, verificherà la capacità degli associati di partecipare all’Assemblea e la validità delle deleghe.
[7] Le Assemblee sono valide alla prima convocazione qualora siano presenti personalmente o per delega i 2/3 degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
A meno che non siano stabilite maggioranze diverse, l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, per appello nominale, per alzata di mano, per votazione a scrutinio segreto e per acclamazione seguita da controprova che escluda ogni dissenso od astensione. L’Assemblea è presieduta da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, entrambi eletti dall’Assemblea stessa e non facenti parte del Consiglio Direttivo uscente (in caso di Assemblea Elettiva). Il Presidente dirige le operazioni di voto e modera l’eventuale dibattito. Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea che viene da egli sottoscritto in uno col Presidente.
Il voto può essere esercitato anche per via telematica con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, il quale deve far risultare tale possibilità e le precise modalità con le quali esercitarla nella convocazione dell’assemblea elettiva trasmessa ad ogni associato.
[8] L’Assemblea:
a. delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo;
b. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
c. stabilisce le linee programmatiche dell’Associazione;
d. delibera su tutte le proposte all’ordine del giorno;
e. elegge il Consiglio Direttivo composto al massimo da otto (8) membri scelti tra gli associati. Due degli otto membri eletti dovranno appartenere agli associati ordinari e almeno uno dei due dovrà essere di genere femminile, se candidata;
f. elegge il Presidente:
g. elegge il Collegio dei Probiviri composto da tre membri;
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:
a. Il Vice Presidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di questi;
b. Il Segretario che tiene l’amministrazione dell’Associazione, collabora con il Presidente nell’assolvimento dei suoi incarichi, tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
c. Il Tesoriere che gestisce il patrimonio dell’Associazione, provvede ai pagamenti, riscuote le quote associative.
Gli eletti al CD durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Qualora nel CD si verifichino defezioni tra gli associati d’eccellenza subentrano coloro i quali in sede di elezione hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti nel rispetto dell’equilibrio fra associati di 1° categoria e 2° categoria. In caso di parità, è preferito il tesserato AIAP iscritto dal maggior numero di anni, o in subordine, quello anagraficamente più anziano. Qualora non vi fossero associati non eletti tra i quali scegliere il sostituto del nuovo consigliere, verrà indetta in tempi congrui un’assemblea straordinaria elettiva con il solo scopo di eleggere il nuovo consigliere, convocando solo gli associati appartenenti alla categoria del consigliere mancante.
Il CD, presieduto dal Presidente dell’Associazione, ha i seguenti compiti:
1. Elabora i programmi di lavoro in conformità alle linee direttive fissate dall’Assemblea.
2. Redige la relazione annuale sull’attività dell’Associazione.
3. Redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
4. Custodisce i Libri dell’Associazione.
5. Stabilisce le quote associative annue.
6. Delibera sull’esclusione degli associati.
7. Amministra il patrimonio dell’Associazione.
8. Stabilisce ed esegue le convocazioni delle Assemblee.
9. Nomina commissioni inerenti specifiche tematiche qualora necessario.
Il CD si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e può essere convocato quando lo ritenga il Presidente o lo richiedano la maggioranza dei Consiglieri. Il CD può essere convocato anche in video conferenza o in conference call, ovvero mediante ogni strumento tecnologico che ne permetta lo svolgimento. È facoltà del Presidente autorizzare la presenza di uno o più Consiglieri al CD mediante strumenti telefonici o informatici. Tranne il caso di maggioranze diverse, delibera a maggioranza dei presenti con l’intervento di almeno tre componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Ove un componente non partecipi a tre riunioni consecutive potrà essere sostituito a norma del presente articolo. Contro questa decisione l’escluso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri che emetterà decisione inappellabile. Il CD ha facoltà di farsi coadiuvare da professionisti esterni ai quali conferire incarichi specifici e deciderne la retribuzione entro i limiti del patrimonio sociale.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione; dura in carica quattro (4) anni e può essere rieletto ma non può rimanere in carica per più di otto anni anche non consecutivi.
Egli convoca l’Assemblea ove non provveda il CD. Rappresenta l’Associazione in tutti i suoi rapporti con i terzi e, previa approvazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea, può partecipare a trattative e concludere accordi possibilmente accompagnato da un Consigliere. In caso di suo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente che abbia una competenza specifica e professionale nelle materie comprese fra gli scopi dell’Associazione e, per questo motivo, procuri una particolare utilità all’Associazione può essere retribuito relativamente all’incarico ricevuto.
Pena la sua incandidabilità ed automatica decadenza qualora eletto, il Presidente dell’Associazione è eleggibile unicamente fra i tesserati di categoria d’eccellenza, oppure fra i non associati secondo le seguenti condizioni:
- Il candidato Presidente se appartenente alla 1° categoria dovrà avere almeno 4 anni di permanenza in seria A.
- Il candidato Presidente se appartenente alla 2° categoria dovrà conseguire il consenso almeno del 70% dei voti degli aventi diritto della 1° categoria.
- Il candidato Presidente se associato ordinario o di base, ovvero se non associato dovrà conseguire il consenso almeno dell’80% dei voti di tutti gli aventi diritto.
Art. 12 – La Consulta Territoriale
La Consulta è un organo che può esser costituito e i cui componenti sono nominati dal CD e presieduta da un Consigliere.
I componenti della Consulta sono scelti fra gli associati di qualsiasi categoria entro un massimo di 20 (eccellenza, ordinari, di base). La durata dell’attività della Consulta è uniformata a quella del CD eletto dall’Assemblea.
La Consulta, ha principalmente la funzione di collegamento fra il territorio e gli organi sociali ed affronta in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti temi:
- diffusione dell’Associazione sul territorio nazionale;
- ascolto e raccolta delle istanze provenienti dai territori;
- organizzazione dei campionati;
- trasferte degli arbitri – ufficiali di campo;
- monitoraggio degli arbitri – ufficiali di campo in accordo coi comitati territoriali.
La Consulta ha funzione esclusivamente consultiva rispetto al CD il quale, qualora lo ritenga opportuno, delibera iniziative, azioni o quant’altro in merito alle proposte da essa ricevute, o alle problematiche poste alla sua attenzione.
La Consulta si riunisce principalmente in via telematica (conference-call), secondo le necessità dettate dai suoi componenti. Le proposte dirette al CD devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei Soci; i suoi componenti, nel numero di tre, sono scelti tra i Soci con almeno 5 anni di permanenza nel massimo campionato. Ha il compito di esaminare i provvedimenti disciplinari istruiti dagli Organi responsabili dell’Associazione a tutti i livelli e i ricorsi avverso ad essi, decidendo i provvedimenti conseguenti.
Il suo giudizio è inappellabile.
Art. 14 – Decadenza
Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri, comprensiva di almeno un (1) Consigliere di 1° categoria, comportano la decadenza dei relativi Organi che resteranno in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla nuova elezione.
In questo caso l’Assemblea elettiva deve essere convocata dal Segretario uscente entro 40 giorni dalle suddette dimissioni, o qualora si renda necessario per esigenze economiche o organizzative, entro una data deliberata dal CD dimissionario. Il Segretario, anche dimissionario, è obbligato ad espletare gli incombenti di cui all’art. 9 relativi alla raccolta delle candidature e la loro divulgazione agli associati. Qualora egli non provveda nei termini, l’assemblea potrà essere convocata indifferentemente da qualsiasi Consigliere o Associato d’eccellenza che gli subentrerà anche negli incombenti su descritti.
Il Collegio dei Probiviri decade in caso di dimissioni di tutti i suoi componenti. Per le sostituzioni valgono le norme dettate per il CD.
Art. 15 – Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le modifiche al presente Statuto entreranno immediatamente in vigore appena approvate dall’Assemblea degli associati.
Art. 16 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato esclusivamente in Assemblea straordinaria a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei soci, il Consiglio Direttivo si assume l’onere di liquidare l’eventuale attivo patrimoniale ripartendolo fra gli associati, o impiegandolo con finalità di sostegno alla categoria arbitrale.
Art. 17 – Rinvio
Per quanto non contemplato si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute ed ai Regolamenti della F.I.P. in quanto applicabili.
– modificato e approvato nel settembre 2023 –